VISTO
Per
ottenerlo ci si deve rivolgere alla rappresentanza diplomatica-consolare
italiana nel paese d’origine. Per la richiesta è necessario:
- il modulo unico esemplare
- una foto tessera
- un documento di viaggio valido
- documentazione eventuale che giustifichi la tipologia di visto richiesta.
Il visto verrà apposto sul
documento di viaggio.
Il visto viene rilasciato dalla
rappresentanza diplomatica-consolare entro
-
30
giorni se richiesto per lavoro subordinato
- 120 giorni se richiesto per lavoro autonomo
-
90
giorni in tutti gli altri casi
Per soggiorni superiori a 90
giorni lo straniero deve sempre munirsi di visto anche se non soggetto ad
obbligo salvo che sia titolare di permesso di lungo soggiorno CE
I Visti Schengen Uniformi sono:
VISTO TIPO A: Transito
aeroportuale
VISTO TIPO B: Transito
VISTO TIPO C: Breve durate o
fino a 90 giorni (uno o più ingressi)
VISTO TIPO VTL: E’ una deroga
al tradizionale visto, rilasciato dalla rappresentanza per motivi umanitari e
per interesse nazionale o obblighi internazionali
VISTO TIPO D (VN): Soggiorni di
oltre 90 giorni con uno o più ingressi. Permette il transito di massimo 5
giorni in uno Stato Schengen differente da quello del visto richiesto
VISTO VDC: Visti per soggiorni
di lunga durata avente valore anche di breve durata
PERMESSO DI SOGGIORNO
(Smart card)
Si
richiede entro otto giorni dall’ingresso nello Stato alla Questura tramite un
modello predisposto dagli Uffici Postali corredato di:
4
fototessere
Passaporto
o altro documento equipollente
Documentazione
attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel paese di provenienza
nei casi di soggiorni diversi da motivi di famiglia e lavoro
La
durata del permesso di soggiorno è uguale a quella prevista dal visto, non può
comunque essere superiore a:
3
mesi per visite di affari e turismo
6
mesi per lavoro stagionale
9
mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione
1 anno in relazione alla frequenza di un corso di studi o formazione, rinnovabile
annualmente nel caso di corsi pluriennali e per lavoro subordinato a tempo
determinato
2
anni per lavoro autonomo, subordinato a tempo indeterminato, ricongiungimento
familiare
RINNOVO
PERMESSO DI SOGGIORNO
Si
richiede almeno entro:
90
giorni prima della scadenza, per permessi di soggiorno per lavoro subordinato
di durata biennale,
60
giorni prima della scadenza, per permessi di soggiorno per lavoro subordinato
di durata annuale,
30
giorni prima della scadenza, per tutte le altre tipologie.
Tale
procedura va osservata per il rilascio, il rinnovo, l’aggiornamento, il
duplicato e la conversione delle seguenti tipologie di permessi di soggiorno:
Affidamento
Lavoro subordinato - Attesa
occupazione
Attesa riacquisto cittadinanza
Rifugiato (solo rinnovo)
Famiglia
Lavoro autonomo
Lavoro subordinato
Lavoro subordinato per i casi
particolari previsti dall’articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni
Lavoro subordinato-stagionale
Missione
Motivi religiosi
Residenza elettiva
Ricerca scientifica
Apolide (solo rinnovo)
Studio (se il soggiorno è superiore a
3 mesi)
Tirocinio-formazione professionale
PERMESSO DI SOGGIORNO COMUNITARIO PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO
Sostituisce la
carta di soggiorno per cittadini stranieri. E’ un permesso di soggiorno a tempo
indeterminato, rilasciato al cittadino straniero in possesso da almeno 5 anni
di un permesso di soggiorno valido e che abbia reddito minimo non inferiore
all’importo annuo dell’assegno sociale.
Consente di
- fare reingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto (titolo rilasciato da uno Stato Schengen)
- svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma
- usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale
Alla domanda
da richiedere presso l’Ufficio Postale (dove si effettua un pagamento di 30
euro) si allega
- copia del passaporto o documento equipollente, in corso
- copia della dichiarazione dei redditi (per i collaboratori domestici – colf/badanti –è richiesta l’esibizione dei bollettini Inps o l’estratto contributivo analitico rilasciato dall’Inps
- certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali
- copia delle buste paga relative all’anno in corso
- documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia
- bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (27,50 euro)
- marca da bollo (14,62 euro)
- 4 foto, in formato tessera, recenti.
LA CARTA DI SOGGIORNO E’ REVOCATA:
- in caso di
assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di 12 mesi consecutivi;
- in caso di
conferimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato
membro dell’Unione europea;
- in caso di
assenza dal territorio dello Stato per un periodo di sei anni;
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